Bonus ascensore 75%: cosa sapere prima di installare un impianto
16 giu 2025
Installare un ascensore per migliorare l’accessibilità degli edifici può accedere a una detrazione del 75%, ma è fondamentale conoscere le regole tecniche, i limiti condominiali e le normative sulle distanze per evitare problemi legali o la perdita del beneficio fiscale.
Come funziona il bonus ascensore
Il bonus ascensore rientra nel più ampio incentivo previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche, valido fino al 31 dicembre 2025. La misura consente una detrazione del 75% delle spese sostenute, sia Irpef che Ires, per interventi mirati all’accessibilità, inclusi:
- impianti di sollevamento come ascensori e montacarichi (anche esterni);
- opere murarie e strutturali collegate;
- lavori impiantistici ed elettrici necessari.
- Il rimborso avviene in cinque rate annuali di pari importo.
Tetti di spesa 2025 per il bonus ascensore
La detrazione si calcola su un tetto massimo di spesa che varia in base alla tipologia dell’edificio:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
- 40.000 euro per unità in edifici con 2–8 appartamenti;
- 30.000 euro per unità in edifici con più di 8 appartamenti.
Chi sostiene le spese: cosa cambia
In condominio, l’importo detraibile varia a seconda di chi sostiene la spesa:
- Se l’intervento serve tutti i condomini, anche se pagato da uno solo, il bonus spetta sulla quota millesimale di chi paga.
- Se l’ascensore serve esclusivamente un condomino disabile, la detrazione può essere calcolata sull’intero importo sostenuto da lui.
Ascensori esterni: attenzione alle distanze e vedute
Molti edifici necessitano dell’installazione esterna dell’impianto. Tuttavia, ciò implica il rispetto delle norme civilistiche, in particolare quelle che riguardano le distanze minime tra costruzioni e il diritto di veduta.
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11930/2025), un ascensore esterno:
- non può essere considerato volume tecnico ai fini dell’esenzione dalle distanze;
- deve rispettare i 3 metri di distanza da aperture o affacci preesistenti;
- può generare contenziosi legali se limita anche parzialmente la vista o la luce di edifici vicini.
Le deroghe ammesse: solo in ambito condominiale
La legge n. 13/1989 consente deroghe alle distanze solo all’interno di uno stesso condominio, per agevolare le persone con disabilità, anche in caso di opposizione degli altri condomini.
Non sono invece ammesse deroghe nei rapporti tra edifici distinti e di proprietà diversa: in questi casi valgono le regole ordinarie del Codice Civile.
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