24 nov 2025
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto-Legge che ridisegna in modo significativo la disciplina per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. L’intervento si è reso necessario dopo la sentenza del Tar Lazio, che aveva annullato il precedente sistema di individuazione delle aree e chiesto al Governo di limitare la discrezionalità delle Regioni e garantire un quadro più omogeneo, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Il provvedimento introduce criteri nazionali vincolanti che definiscono in modo chiaro quali territori possano essere considerati idonei, riducendo in modo significativo la possibilità di restrizioni locali non giustificate. La nuova impostazione mira a garantire certezza agli operatori, accelerare i processi autorizzativi e favorire lo sviluppo delle rinnovabili, con un occhio di riguardo alla tutela del paesaggio e alla gestione del territorio agricolo. Il testo include anche un articolo dedicato agli impianti agrivoltaici, settore ritenuto strategico per coniugare produzione energetica e attività agricola.
Il decreto definisce un catalogo di siti considerati automaticamente idonei in tutto il Paese. Tra questi rientrano innanzitutto i siti di ripotenziamento, ossia le aree già occupate da impianti eolici o fotovoltaici dove si interviene per sostituire o ammodernare le strutture esistenti. In questi casi è ammesso un incremento dell’area occupata fino al 20%, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici a terra in zona agricola, dove l’estensione non può aumentare.
Vengono riconosciuti come idonei anche tutti i siti degradati o dismessi: aree in bonifica, cave e miniere ormai cessate o mai recuperate e discariche chiuse o ripristinate. Un altro blocco rilevante riguarda le infrastrutture pubbliche: rientrano infatti nei siti idonei le aree ferroviarie e quelle nella disponibilità dei gestori autostradali, oltre ai beni del demanio militare e dello Stato.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, il decreto amplia inoltre il perimetro delle zone installabili includendo alcuni contesti specifici come le aree agricole poste entro 350 metri da stabilimenti soggetti ad AIA, le aree entro 300 metri dalla rete autostradale, gli edifici e le coperture, le zone industriali, logistiche e direzionali, e perfino gli invasi idrici o i laghi delle cave dismesse.
Regole particolari riguardano anche gli impianti a biometano, consentiti nelle aree agricole poste entro 500 metri da zone industriali o da stabilimenti con autorizzazione AIA.
Uno dei punti più attesi riguarda il fotovoltaico a terra nelle aree agricole. Il decreto conferma un’impostazione restrittiva: in generale l’installazione è consentita solo in casi ben definiti, come le aree di ripotenziamento (senza aumento della superficie), le cave e miniere dismesse, le discariche, le aree ferroviarie, aeroportuali e autostradali, o nelle fasce di rispetto di 350 metri per gli stabilimenti AIA e 300 metri per le autostrade.
Tali limiti, tuttavia, non valgono per i progetti finanziati dal PNRR o dal PNC, né per quelli legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili, che continuano a godere di un regime di maggiore flessibilità.
Una delle principali innovazioni è il riconoscimento generalizzato dell’idoneità delle aree agricole a ospitare impianti agrivoltaici. Questa tipologia di installazione, infatti, prevede moduli sollevati da terra che consentono di integrare la produzione di energia con la coltivazione o la pastorizia. Grazie alla nuova norma, gli impianti agrivoltaici potranno essere realizzati senza limitazioni nelle zone agricole, a patto che sia garantita la coesistenza tra attività agricola e innovazione energetica.
Le Regioni e le Province autonome avranno ora 120 giorni per individuare, attraverso una propria legge, ulteriori aree idonee. Tuttavia la loro autonomia sarà circoscritta da regole precise. Non sarà più possibile imporre divieti generalizzati agli impianti rinnovabili, come avvenuto in passato, e l’estensione complessiva delle aree agricole considerate idonee dovrà rimanere entro un intervallo predefinito: almeno lo 0,8% e non più del 3% della superficie agricola utilizzata.
Il decreto fissa anche fasce massime di rispetto dai beni tutelati, uniformi in tutta Italia: tre chilometri per gli impianti eolici e cinquecento metri per il fotovoltaico. Nei progetti ricadenti interamente in aree idonee, il processo autorizzativo sarà semplificato: il parere paesaggistico sarà obbligatorio ma non vincolante e l’iter dell’Autorizzazione Unica si accorcerà di un terzo.
Il provvedimento disciplina anche le installazioni offshore, riconoscendo come idonee le aree individuate nei piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere dismesse e le zone entro due miglia nautiche da esse. Nei porti sarà possibile installare impianti eolici fino a 100 MW.
Nei siti UNESCO, invece, sarà ammessa esclusivamente l’installazione di impianti rientranti nelle attività libere previste dal Testo Unico sulle rinnovabili, a tutela del pregio culturale e paesaggistico dei luoghi.
Infine, il decreto istituisce una Piattaforma digitale nazionale che monitorerà l’utilizzo delle superfici agricole destinate agli impianti, fornendo alle Regioni uno strumento di supporto per la pianificazione e garantendo un controllo uniforme della capacità installata e delle strategie territoriali.
27 nov 2025
01 dic 2025