12 gen 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 viene introdotto un nuovo strumento destinato a incidere in modo strutturale sulla programmazione e sulla gestione delle opere pubbliche: il prezzario nazionale dei lavori pubblici, un riferimento tecnico annuale che raccoglierà i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni utilizzati negli appalti.
L’obiettivo dichiarato non è quello di sostituire i prezzari regionali o i listini speciali delle stazioni appaltanti, ma di affiancarli con un quadro nazionale omogeneo, in grado di ridurre le forti disomogeneità territoriali e di fornire una base comune per il monitoraggio dei costi delle opere pubbliche sull’intero territorio italiano.
Il nuovo prezzario nasce con una funzione di sistema. Da un lato, consentirà allo Stato di disporre di un indicatore unitario sull’andamento dei prezzi nel settore delle costruzioni pubbliche; dall’altro, punta a favorire un maggiore equilibrio contrattuale, riducendo il rischio di quadri economici sottostimati che, nel medio periodo, generano varianti, contenziosi e rallentamenti.
Il prezzario nazionale fungerà inoltre da strumento di coordinamento per i prezzari regionali e provinciali previsti dal Codice dei contratti pubblici, nonché per i prezzari “speciali” adottati da singole stazioni appaltanti previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Il prezzario nazionale dovrà essere definito con decreto del MIT, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo parere della Conferenza Unificata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. La scadenza fissata è quindi giugno 2026.
Una volta istituito, il prezzario sarà aggiornato con cadenza annuale, in coerenza con i criteri tecnici già previsti dall’Allegato I.14 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023). L’aggiornamento periodico ha lo scopo di mantenere allineati i riferimenti di costo alle dinamiche di mercato, evitando rincorse tardive a variazioni significative dei prezzi.
La norma chiarisce che il prezzario nazionale non avrà carattere cogente. Regioni, Province autonome e stazioni appaltanti continueranno a redigere i propri listini, ma dovranno tener conto delle stime nazionali e delle soglie di variazione territoriali individuate dal prezzario.
In caso di scostamenti rispetto ai valori di riferimento, sarà necessario fornire una motivazione tecnica esplicita già nella fase di adozione o aggiornamento del prezzario regionale o speciale. Si introduce così un principio di responsabilizzazione e trasparenza nella formazione dei prezzi, senza comprimere l’autonomia territoriale.
Una delle principali novità è l’introduzione, all’interno del prezzario nazionale, di soglie di variazione territoriale applicabili a prodotti, attrezzature e lavorazioni. Tali soglie dovranno tener conto delle specificità locali, delle condizioni di esecuzione dell’appalto e delle caratteristiche dell’opera, fornendo un perimetro entro il quale le differenze di prezzo sono considerate fisiologiche.
Per supportare la predisposizione e l’aggiornamento del prezzario nazionale, la Legge di Bilancio istituisce presso il MIT l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche. L’organismo avrà il compito di raccogliere e analizzare i dati sui costi, monitorare le dinamiche di mercato nei diversi territori e promuovere metodologie omogenee per la costruzione dei listini.
L’Osservatorio opererà in raccordo con il tavolo di coordinamento previsto dall’Allegato I.14 del Codice e potrà avvalersi del supporto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Struttura Tecnica di Missione e di convenzioni con università e istituti di ricerca. È prevista anche la condivisione sistematica dei dati con la Ragioneria Generale dello Stato e con le Regioni.
Un decreto attuativo MIT-MEF, atteso entro febbraio 2026, definirà composizione, funzionamento e modalità operative dell’Osservatorio, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio. La struttura sarà composta da un massimo di dieci esperti, con una spesa autorizzata pari a 600 mila euro annui a partire dal 2026.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la possibilità, per le stazioni appaltanti, di sottoporre all’Osservatorio i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativi a opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con risorse statali o europee.
Il parere di congruità dei costi non sarà vincolante, ma potrà incidere sia sulla qualità del quadro economico già nelle fasi iniziali sia sulla definizione delle priorità di accesso ai finanziamenti. Si introduce così un presidio tecnico anticipato, pensato per ridurre il rischio di sottostime che, in fase esecutiva, si traducono in varianti onerose e criticità di copertura finanziaria.
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