Impianti a banda larga: dal 2 ottobre cambia tutto per edifici e agibilità
23 set 2025
Dal 2 ottobre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le nuove disposizioni sugli impianti di connettività digitale negli edifici, introdotte dal Regolamento Impianti Edifici e Banda Ultra Larga, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2025.
Il provvedimento modifica il DM 37/2008, aggiornandolo alle direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche e digitalizzazione degli immobili, e segna un punto di svolta nel processo di integrazione della banda ultra larga nel patrimonio edilizio nazionale.
Cambia l’agibilità: nuova attestazione obbligatoria
A partire da ottobre, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere predisposti alla connettività a banda ultra larga. Non si potrà più ottenere l’agibilità senza una specifica attestazione tecnica, che sostituirà la tradizionale dichiarazione di conformità per quanto riguarda gli impianti digitali.
Questa attestazione – obbligatoria ai fini della Segnalazione Certificata di Agibilità – dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008 e corredata da una etichetta identificativa, con lo scopo di rendere immediatamente verificabile la presenza dell’infrastruttura per la banda larga.
I nuovi compiti per tecnici e progettisti
Le modifiche normative introducono un riequilibrio delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo edilizio. Il progettista edile assume il ruolo centrale nella pianificazione delle canalizzazioni e degli spazi tecnici necessari all’infrastruttura digitale. Spetta a lui predisporre correttamente le reti multiservizio passive fin dalla fase progettuale, come richiesto anche dall’art. 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia.
Il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, invece, non è più chiamato a garantire l’inserimento completo delle predisposizioni digitali nel progetto edilizio, ma ha il compito di eseguire fedelmente le indicazioni fornite dal progettista e di certificare l’avvenuta predisposizione con l’attestazione obbligatoria.
Il regolamento chiarisce che il tecnico abilitato è tenuto a coordinarsi con il progettista fin dalle prime fasi e, una volta ultimato l’intervento, a trasmettere al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) i dati relativi all’immobile entro 90 giorni dalla presentazione della SCIA di agibilità.
Novità tecniche e definizioni aggiornate
Oltre a ridefinire ruoli e responsabilità, il regolamento aggiorna alcune definizioni chiave: il concetto di “punto terminale di rete” viene ora allineato al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, superando i precedenti riferimenti normativi ormai obsoleti.
Questi aggiornamenti si integrano con gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, che richiede per gli edifici:
- l’infrastruttura multiservizio passiva (cavidotti, canalizzazioni, spazi tecnici),
- l’installazione del punto di accesso alla rete pubblica,
- l’attestazione tecnica di predisposizione,
- e la comunicazione al SINFI.
CNA: “Norme più chiare, ma servono ulteriori chiarimenti”
La CNA Installazione Impianti ha espresso un parere positivo sul nuovo regolamento, considerandolo un importante passo avanti verso una maggiore chiarezza normativa e una riduzione del carico burocratico sulle imprese. In particolare, l’associazione ha apprezzato:
- la distinzione tra dichiarazione di conformità e attestazione di predisposizione,
- la ridefinizione delle responsabilità tra progettisti e installatori,
- la semplificazione dei riferimenti normativi, prima soggetti a interpretazioni contrastanti.
Resta però aperto il nodo dei requisiti per le imprese che operano sugli impianti elettronici: CNA chiede un intervento del Ministero per garantire continuità alle abilitazioni già acquisite, senza introdurre nuovi oneri o restrizioni.
Impatto per i professionisti del settore
Per architetti, ingegneri, progettisti e tecnici, il nuovo scenario normativo rappresenta un’evoluzione strutturale. L’infrastrutturazione digitale non sarà più un’opzione o un valore aggiunto, ma un requisito progettuale obbligatorio per garantire la conformità edilizia e ottenere l’agibilità.
La sfida è duplice: da un lato, garantire una corretta integrazione degli impianti di banda larga sin dalle prime fasi progettuali; dall’altro, rispettare gli adempimenti documentali e procedurali richiesti dal nuovo regolamento. Il tutto, in un’ottica di digitalizzazione diffusa del patrimonio edilizio italiano.
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