02 apr 2026
Il quadro normativo sull’efficienza energetica degli edifici si prepara a cambiare in modo significativo. Dal 3 giugno 2026 entrerà infatti in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi, che aggiorna il DM 26 giugno 2015 introducendo criteri più stringenti per le prestazioni energetiche, l’involucro edilizio e l’integrazione delle tecnologie sostenibili.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di adeguamento dell’Italia alle direttive europee in materia di efficienza energetica e transizione ecologica. L’obiettivo è migliorare le prestazioni degli edifici, favorire l’uso delle fonti rinnovabili e incentivare l’integrazione di nuove infrastrutture, come i sistemi di ricarica per veicoli elettrici.
Il nuovo decreto, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme ad altri ministeri competenti, interviene in modo organico sulle metodologie di calcolo e sui requisiti minimi richiesti agli edifici.
Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di una revisione che amplia il campo di applicazione della normativa, includendo aspetti sempre più rilevanti nella progettazione moderna. Tra questi rientrano il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza antincendio, la resilienza sismica e l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica.
Il decreto si inserisce in un quadro normativo più ampio che comprende, tra le altre, la Direttiva europea 2018/844 e i principali decreti legislativi italiani in materia di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’involucro edilizio, che assume un ruolo ancora più centrale nella determinazione delle prestazioni energetiche. Il decreto introduce infatti nuove prescrizioni sulle caratteristiche termo-fisiche delle strutture e rafforza l’attenzione sui ponti termici, elementi spesso responsabili di dispersioni energetiche e problemi di comfort interno.
Per le ristrutturazioni più importanti, in particolare quelle di secondo livello, la verifica della trasmittanza termica dovrà includere anche il contributo dei ponti termici, rendendo il calcolo più accurato e aderente alle reali condizioni dell’edificio.
Questa impostazione punta a migliorare non solo l’efficienza energetica, ma anche la qualità dell’abitare, riducendo il rischio di muffe, condense e discontinuità termiche.
Il decreto aggiorna anche le metodologie di calcolo, introducendo nuove norme tecniche di riferimento e superandone altre ormai obsolete. Tra le novità più importanti figura l’integrazione delle norme UNI/TS 11300 aggiornate e della UNI EN 15193 per l’illuminazione, con un approccio più completo alla valutazione dei consumi energetici.
La prestazione energetica degli edifici viene determinata considerando il fabbisogno annuale per tutti i principali servizi: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e, nel caso degli edifici non residenziali, anche illuminazione e altri sistemi tecnologici.
Un elemento chiave è il contributo delle fonti rinnovabili prodotte in loco, che possono coprire il fabbisogno energetico dell’edificio, mentre l’eventuale energia in eccesso immessa in rete non viene conteggiata ai fini della prestazione.
Il decreto distingue in modo più preciso le diverse tipologie di intervento, stabilendo requisiti specifici per ciascuna categoria. Le nuove costruzioni, le demolizioni e ricostruzioni e gli ampliamenti rilevanti sono soggetti a requisiti più stringenti e devono rispettare parametri di prestazione energetica elevati, spesso in linea con gli standard degli edifici a energia quasi zero.
Per le ristrutturazioni importanti, invece, vengono individuati due livelli distinti in base all’incidenza sull’involucro edilizio. Gli interventi di primo livello riguardano una quota superiore al 50% della superficie disperdente e comportano l’applicazione dei requisiti all’intero edificio, mentre quelli di secondo livello interessano almeno il 25% e si concentrano sulle porzioni coinvolte.
Le riqualificazioni energetiche, infine, riguardano interventi più limitati e prevedono requisiti applicati solo agli elementi oggetto di intervento, mantenendo comunque l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva.
Tra le novità più significative del decreto c’è l’introduzione di prescrizioni specifiche per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Gli edifici dotati di posti auto dovranno essere predisposti con canalizzazioni e punti di ricarica, con requisiti differenziati in base alla tipologia di intervento e alla destinazione d’uso.
Questa integrazione rappresenta un passo importante verso la diffusione della mobilità elettrica e il collegamento tra edilizia e sistemi energetici sostenibili.
Il nuovo impianto normativo rafforza anche l’attenzione agli aspetti legati al comfort abitativo e alla qualità dell’aria interna. Tutti gli interventi dovranno garantire condizioni termo-igrometriche adeguate, prevenire fenomeni di condensa e assicurare un corretto ricambio dell’aria.
Viene inoltre incentivata l’adozione di sistemi di automazione e controllo degli impianti, soprattutto negli edifici non residenziali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ottimizzare i consumi energetici.
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi segna un ulteriore passo verso un’edilizia più sostenibile, tecnologicamente avanzata e integrata con le esigenze della transizione energetica.
L’entrata in vigore prevista per giugno 2026 imporrà a progettisti, imprese e tecnici un aggiornamento significativo delle modalità di progettazione e verifica, ma allo stesso tempo offrirà un quadro normativo più coerente con gli obiettivi europei di riduzione dei consumi e delle emissioni.
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