04 ago 2025
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) chiarisce con la sentenza n. 447/2025 i confini dell’autotutela amministrativa in ambito edilizio, offrendo una lettura importante per cittadini, professionisti e amministrazioni.
Nel 2012 un Comune siciliano rilascia un permesso di costruire per interventi di ristrutturazione subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica emessa dalla Soprintendenza di Agrigento. I lavori si concludono nel 2014, ma durante un sopralluogo effettuato nel 2015 emerge che le opere realizzate non rispettano i vincoli paesaggistici previsti.
Di fronte a tale irregolarità, l’amministrazione comunale decide di annullare l’intero titolo edilizio in autotutela. I proprietari dell’immobile, però, ricorrono contro tale provvedimento, sostenendo che la misura sia sproporzionata rispetto alla violazione commessa.
Il TAR Sicilia, in primo grado, dà ragione al Comune. Tuttavia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede di appello, ribalta la decisione: secondo i giudici, l'annullamento integrale del permesso di costruire, a due anni di distanza dal completamento dei lavori, risulta eccessivo e non giustificato da un interesse pubblico attuale e concreto.
Il CGA sottolinea che, anche in presenza di difformità rispetto alle prescrizioni paesaggistiche, il titolo edilizio rimane formalmente valido. Di conseguenza, il Comune non può semplicemente rimuoverlo in autotutela, ma deve agire con provvedimenti mirati alla repressione dell’abuso: ad esempio, ordinando la demolizione delle sole opere eseguite in difformità.
La sentenza chiarisce un punto fondamentale: la violazione delle condizioni contenute in un permesso non comporta automaticamente la sua nullità. Il titolo edilizio conserva efficacia, anche qualora non tutte le prescrizioni siano state rispettate. Le irregolarità, invece, devono essere sanzionate con atti specifici, come l’ordine di demolizione delle parti non conformi o il ripristino dello stato dei luoghi.
Il CGA, accogliendo il ricorso dei proprietari, ha annullato il provvedimento comunale di autotutela. Ciò non esclude però che l’amministrazione, in un secondo momento, possa intervenire sulle opere abusive con misure correttive.
La pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia rappresenta un importante precedente giurisprudenziale e ribadisce che le misure amministrative devono sempre rispettare il principio di proporzionalità e tutelare la certezza del diritto per i cittadini.
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