19 gen 2026
Il Bonus Barriere Architettoniche al 75% è destinato a esaurirsi con il 2025 e, per chi ha interventi ancora in corso, il rischio di perdere l’aliquota maggiorata è concreto. Non solo per le spese future, ma anche per quelle già sostenute nel 2025, se non vengono rispettate precise condizioni entro la prossima dichiarazione dei redditi.
Il punto critico è uno: senza fine lavori e senza asseverazione tecnica, la detrazione al 75% non è riconoscibile, nemmeno per importi già pagati. In questi casi, l’agevolazione “retrocede” automaticamente alle aliquote ordinarie del Bonus Ristrutturazioni.
Il Bonus Barriere Architettoniche è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, con l’inserimento dell’articolo 119-ter nel Decreto Rilancio. In origine era previsto solo per il 2022, ma successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione non sarà più disponibile. Tutti gli interventi effettuati dal prossimo anno rientreranno esclusivamente nel perimetro del Bonus Casa ordinario, con detrazione al 50% per la prima abitazione e al 36% per gli altri immobili.
Un passaggio chiave è avvenuto a fine 2023 con il Decreto 212/2023, che ha ridimensionato in modo significativo l’ambito applicativo del bonus.
Oggi l’aliquota del 75% è riconosciuta solo per:
Sono invece esclusi interventi che in passato erano ammessi, come:
Resta fermo il sistema dei massimali di spesa, differenziati in base alla tipologia di edificio, e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali, anziché 5.
La vera discriminante tra detrazione al 75% e detrazione ordinaria è l’asseverazione tecnica.
Il decreto del 2023 ha reso obbligatoria, per accedere al bonus maggiorato, l’asseverazione del rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dal DM 236/1989. Il documento deve essere redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) sotto la propria responsabilità professionale.
Non è sufficiente una dichiarazione dell’installatore o del fornitore: serve una verifica tecnica complessiva dell’intervento, sia sotto il profilo dei prodotti installati sia delle modalità di realizzazione.
Ed è qui che nasce il problema operativo.
L’asseverazione può essere rilasciata solo a lavori ultimati. Questo significa che, se l’intervento non è concluso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende portare in detrazione la spesa, non esistono i presupposti per applicare il 75%.
In quel caso:
Si tratta di un principio generale dei bonus edilizi: la spesa è detraibile anche se pagata in anticipo, ma il diritto all’agevolazione decade se l’opera non viene completata.
Per chi ha effettuato pagamenti a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026, vale il principio di cassa chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate.
La spesa si considera sostenuta:
Questo significa che un bonifico ordinato il 29 dicembre 2025, anche se contabilizzato a gennaio 2026, rientra fiscalmente nel 2025. Tuttavia, questo non basta.
Senza conclusione dei lavori e asseverazione tecnica entro la dichiarazione dei redditi, anche queste spese “di fine anno” non potranno beneficiare del 75%.
In sintesi, la differenza tra Bonus Barriere Architettoniche e detrazione ordinaria non dipende solo dall’anno di spesa, ma soprattutto:
Nel 2025 il 75% resta possibile, ma solo a fronte di lavori conclusi e documentazione completa. Dal 2026, invece, il capitolo si chiude definitivamente e l’abbattimento delle barriere rientrerà esclusivamente nel regime ordinario delle ristrutturazioni.
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