29 gen 2026
Gli effetti del ciclone Harry e delle recenti calamità che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna hanno riaperto il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese, introdotte con la Legge di Bilancio 2024. Una misura pensata per ridurre il ricorso sistematico ai fondi pubblici dopo eventi naturali gravi, ma che oggi mostra criticità operative e interpretative, soprattutto in relazione ai rimborsi.
Il nodo centrale riguarda due aspetti: quali eventi siano effettivamente coperti dalle polizze obbligatorie e come le diverse scadenze di entrata in vigore dell’obbligo possano incidere sull’accesso ai ristori, anche per imprese colpite dallo stesso evento calamitoso.
L’obbligo assicurativo è previsto dai commi 101-111 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023. La norma riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese, ad esclusione delle aziende agricole.
La copertura obbligatoria è però limitata a un elenco preciso di rischi, che comprende esclusivamente:
Fenomeni sempre più frequenti come cicloni, mareggiate, ingressioni marine o allagamenti dovuti a precipitazioni intense e localizzate non sono espressamente inclusi, con il risultato che molti danni concreti rischiano di restare fuori dal perimetro assicurativo.
Il Decreto Ministeriale n. 18 del 2025, pubblicato a febbraio, ha fornito le definizioni operative degli eventi coperti, chiarendo che alluvioni, sisma e frane devono rispondere a requisiti tecnici precisi e che gli eventi successivi entro 72 ore vengono considerati come un unico sinistro.
Tuttavia, proprio questa impostazione “a elenco chiuso” solleva interrogativi: se il danno deriva da un evento climatico estremo non riconducibile in modo diretto alle fattispecie tipizzate, l’indennizzo potrebbe non essere riconosciuto, anche in presenza di una polizza regolarmente stipulata.
L’obiettivo della norma è ridurre l’intervento pubblico ex post, trasferendo parte del rischio economico sul sistema assicurativo e incentivando una maggiore responsabilizzazione delle imprese.
In assenza di coperture private, infatti, lo Stato è tradizionalmente chiamato a intervenire con stanziamenti straordinari per consentire la ripresa delle attività produttive colpite da calamità naturali, con un impatto crescente sulla finanza pubblica.
Le dichiarazioni rilasciate dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci dopo gli eventi legati al ciclone Harry hanno acceso il dibattito. Il richiamo all’obbligo assicurativo come criterio di valutazione per i ristori ha sollevato perplessità tra associazioni di categoria e consumatori.
Il timore è che una disciplina ancora in fase di assestamento venga utilizzata come elemento selettivo per l’accesso agli aiuti pubblici, anche quando la polizza non copre effettivamente il tipo di danno subito.
Secondo Assoutenti, il sistema delle polizze catastrofali è ancora in una fase sperimentale. Utilizzarlo oggi come discriminante per l’accesso ai ristori pubblici rischia di penalizzare le imprese colpite da eventi non chiaramente coperti, creando disuguaglianze difficilmente giustificabili.
L’associazione evidenzia come l’obbligo formale di assicurazione non coincida sempre con una copertura reale ed efficace dei rischi climatici che colpiscono il territorio italiano.
Confesercenti ha posto l’attenzione su due criticità principali. La prima riguarda l’esclusione delle mareggiate dalle coperture obbligatorie: molte imprese costiere, pur assicurate, potrebbero non ricevere alcun indennizzo.
La seconda riguarda le scadenze differenziate dell’obbligo assicurativo, che rischiano di determinare trattamenti diversi tra attività colpite dallo stesso evento, a seconda della dimensione aziendale e del momento di entrata in vigore dell’obbligo.
In origine, l’obbligo di stipulare la polizza sarebbe dovuto scattare per tutti il 31 marzo 2025. Tuttavia, la pubblicazione tardiva del decreto attuativo ha portato il Governo a prevedere un’entrata in vigore scaglionata.
Questo sistema a scaglioni alimenta ulteriori incertezze sul coordinamento tra obbligo assicurativo e accesso ai ristori pubblici.
La normativa chiarisce inoltre che sono assicurabili solo gli immobili regolari o in via di regolarizzazione. Sono quindi ammessi edifici con titolo edilizio valido, completati in epoca in cui il titolo non era richiesto, oppure oggetto di sanatoria o condono pendente.
Per gli immobili in affitto o in leasing, l’obbligo assicurativo ricade sull’imprenditore utilizzatore, ma il risarcimento viene liquidato al proprietario, che deve destinare le somme al ripristino dell’immobile. All’impresa spetta invece un ristoro per il lucro cessante in caso di interruzione dell’attività.
Gli eventi recenti mostrano come il sistema delle polizze catastrofali obbligatorie sia ancora in una fase di rodaggio. La distanza tra rischi assicurati sulla carta e danni effettivamente subiti sul territorio rischia di tradursi in contenziosi, esclusioni dai rimborsi e tensioni sull’accesso agli aiuti pubblici.
Il tema, oggi, non è solo l’obbligo di assicurarsi, ma la coerenza tra coperture, fenomeni climatici reali e meccanismi di ristoro, in un contesto in cui gli eventi estremi sono sempre meno eccezionali.
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