12 feb 2026
Per i liberi professionisti con carriere “miste”, caratterizzate da versamenti sia alla Gestione Separata INPS sia alle casse previdenziali di categoria, cambiano le regole del gioco. Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS interviene in modo organico sulla disciplina della ricongiunzione contributiva, ridefinendo criteri applicativi, limiti temporali e modalità di calcolo dell’onere economico.
L’obiettivo dichiarato è fare chiarezza su una materia che negli ultimi anni ha generato interpretazioni contrastanti, soprattutto in relazione ai trasferimenti da e verso la Gestione Separata, fondo previdenziale obbligatorio ma con caratteristiche peculiari rispetto alle altre gestioni.
Le nuove indicazioni si applicano non solo alle future richieste, ma anche alle domande e ai ricorsi ancora pendenti, con effetti diretti sulla convenienza dell’operazione e sull’impatto finale in termini pensionistici.
La ricongiunzione continua a essere regolata dalla legge n. 45/1990, ma la circolare recepisce l’evoluzione giurisprudenziale, in particolare l’orientamento consolidato che ha riconosciuto la possibilità di includere la Gestione Separata tra le gestioni interessate al trasferimento dei contributi.
Viene confermata la possibilità di unificare i versamenti tra Gestione Separata e casse professionali private istituite dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Tuttavia, la natura interamente contributiva della Gestione Separata incide sia sulla valorizzazione dei periodi sia sul calcolo dell’onere.
Nel caso di trasferimento dei contributi maturati nella Gestione Separata verso la Cassa di categoria, restano applicabili i criteri tradizionali previsti dalla normativa vigente.
L’operazione consente al professionista di concentrare l’intera posizione assicurativa presso la propria Cassa, favorendo una gestione previdenziale unitaria.
Più rilevanti sono le indicazioni relative alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata.
In questo caso:
La circolare chiarisce inoltre che non è possibile effettuare ricongiunzioni parziali: la domanda deve includere l’intera contribuzione disponibile.
Sono espressamente esclusi dalla ricongiunzione:
L’onere economico viene determinato applicando l’aliquota IVS vigente nella Gestione Separata (33% per il 2025) alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata alla durata dei periodi da trasferire.
Dal risultato vengono sottratti i contributi già versati presso la gestione di provenienza. Il valore finale rappresenta la somma che il professionista dovrà corrispondere per perfezionare il trasferimento.
Minimali e massimali contributivi possono incidere in modo significativo sull’importo complessivo, rendendo indispensabile una valutazione tecnica preventiva.
I periodi trasferiti mantengono la loro collocazione temporale originaria ai fini del diritto alla pensione. Tuttavia, la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda.
Questo significa che i contributi ricongiunti non vengono rivalutati retroattivamente come se fossero stati versati fin dall’origine nella gestione di destinazione.
La decorrenza della pensione, inoltre, non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Le nuove regole si applicano anche alle istanze e ai ricorsi ancora in fase di definizione alla data di pubblicazione della circolare. Un passaggio che incide direttamente su chi aveva avviato la procedura in un contesto interpretativo incerto.
L’INPS ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori chiarimenti operativi in caso di criticità applicative.
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